Regime speciale ex art. 41 bis, può essere imposto ai familiari del detenuto di coprire i tatuaggi durante i colloqui?

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 40592/2024 tra origine dall’impugnazione dell’ordinanza di rigetto, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, che non aveva accolto l’istanza di un detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41 bis.

Il detenuto aveva richiesto la revoca o la modifica delle disposizioni dipartimentali che avevano imposto anche ai suoi familiari, durante lo svolgimento dei colloqui periodici, di coprire i tatuaggi, in quanto attraverso gli stessi potevano essere veicolati messaggi criptici.

Il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto legittima la prescrizione imposta in quanto, durante i colloqui, ben potevano essere veicolati messaggi verso l’esterno attraverso i tatuaggi, tenuto conto dell’elevata pericolosità dei detenuti sottoposti al regime speciale.

Tatuaggi in regime 41 bis

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando che le prescrizioni dipartimentali, innegabilmente limitative della libertà individuale, siano giustificate dalla necessità di impedire collegamenti tra detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali e sodali ancora in libertà.

Ne consegue che il detenuto sottoposto al regime ex art. 41 bis dell’ Ord. Pen., proprio per il regime speciale richiamato, può subire ulteriore e specifiche limitazioni purché dirette a contrastare specifici e seri pericoli.

Il differente regime restrittivo rispetto ai detenuti ordinari mira ad impedire che i detenuti “speciali” possano continuare ad impartite direttive agli affiliati in stato di libertà, mantenendo inalterato il sistema criminale.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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