Pornografia minorile e consenso del minore

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora il tema del consenso del minore, che ha compiuto quattordici anni, con riguardo alla fattispecie ex art. 600 co. 1 ter c.p..

Il primo comma prevede due condotte autonome:

– la prima sanziona la produzione di materiale pornografico o la realizzazione di esibizioni o spettacoli utilizzando minori di anni diciotto;

– la seconda sanziona il reclutamento o l’induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero chi dai suddetti spettacoli trae profitto;

La vicenda decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6253/2026 affronta il tema della rilevanza del consenso nell’ambito della produzione di materiale pedo-pornografico.

L’imputato, accusato del reato ex art. 600 ter co. 1 c.p. veniva assolto dalla Corte di Appello in quanto quest’ultima riteneva, in senso antitetico rispetto alla decisione del Giudice di Primo Grado, che la video-ripresa era stata effettuata a fronte di unconsenso libero e consapevole prestato dalla minore, che aveva compiuto quattordici anni.

Il Procuratore Generale, non condividendo la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando:

– l’assenza di un consenso libero della minore a causa della situazione di disagio in cui si trovava e della differenza di età con l’autore della condotta illecita;

– l’omessa valutazione di credibilità soggettiva e oggettiva della vittima;

La Corte ha rigettato il ricorso confermando la pronuncia di assoluzione, in quanto dall’esito dell’istruttoria dibattimentale non era emersa alcuna forma di utilizzo (sfruttamento, manipolazione e strumentalizzazione) della minore, che aveva manifestato un consenso libero alla video-ripresa in una relazione sentimentale paritaria.