L’Agente di polizia municipale che interviene fuori dal servizio e in abiti civili riveste la qualifica del pubblico ufficiale?

Il caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13264/2025, investe il tema della qualifica di pubblico ufficiale in capo all’agente della polizia municipale che interviene, in abiti civili e fuori servizio, per sventare una truffa.

𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼: un agente della polizia municipale interveniva in abiti civili e fuori dal servizio per sventare una truffa ai danni di un automobilista.

L’autore del reato veniva condannato, con sentenza confermata in Appello, per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 c.p..

𝗟𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘀𝗮: l’imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo alla persona offesa, in quanto quest’ultima interveniva in abiti civili e fuori dall’orario di servizio.

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲: La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso evidenziando che gli appartenenti alla polizia municipale sono agenti di polizia giudiziaria in forza del combinato disposto dell’art. 5 della I. n. 65 del 7 marzo 1986 e dell’art. 57, comma 2, lett. b) c.p.p. purché, quando
esercitano il loro potere di intervento, si trovino nell’ambito territoriale dell’ ‘ente di appartenenza» durante il servizio e rispettino le attribuzioni loro riconosciute tra le quali l’accertamento dei reati.

“La locuzione contenuta nell’art. 57, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. «𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼» va interpretata in chiave funzionale, cioè con riferimento al rapporto di impiego e non all’orario di lavoro.

Ne consegue che la condotta illecita del ricorrente è stata commessa mentre l’agente della polizia municipale compiva un atto dell’ufficio di appartenenza, con conseguente integrazione del reato ex art. 337 c.p.

Estorsione e truffa aggravata dall’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario…

Oggi voglio parlarvi della sottile differenza tra il reato di estorsione ex art. 629 c.p. e quello di truffa aggravata ex art. 640 co. 2 n. 2 c.p., ovvero ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario.

Occorre preliminarmente inquadrare gli elementi identificativi delle due fattispecie.

Il delitto di estorsione è un reato plurioffensivo in quanto lesivo del patrimonio e della libertà di autodeterminazione. La fattispecie sanziona una condotta connotata da violenza o minaccia da cui discenda per l’autore un ingiusto profitto, mentre per la vittima un danno.

La coartazione nel reato di estorsione non consiste in una vis absoluta, ma deve lasciare al destinatario uno spazio di libertà. La vittima deve mantenere un limitato margine di scelta, potendo anche decidere di non sottostare alla volontà criminale dell’autore del reato. In assenza di scelta ricorrerebbe il reato di rapina ex art. 628 c.p.

Il reato di truffa, anch’esso preposto alla tutela del patrimonio e della libertà di autodeterminazione è, invece, caratterizzato dalla commissione di artifizi e raggiri da parte dell’autore nei confronti della vittima tale da consentire il conseguimento di un ingiusto profitto con l’altrui danno. Il delitto può essere aggravato dall’aver ingenerato nella vittima un pericolo immaginario da intendersi come inesistente ex art. 640 co. 2 n. 2 c.p..

Nell’ipotesi aggravata, gli artifizi o i raggiri devono essere tali da trarre in errore la vittima mediante la falsa rappresentazione di un pericolo inesistente. La ratio dell’aggravante si ritiene risieda nella natura particolarmente insidiosa de facto di chi fa percepire all’offeso un timore di un pericolo che non sussiste, specie perché il più delle volte costui versa in una situazione psicologica più debole rispetto all’agente.

Illustrati i caratteri peculiari dei due reati, cerchiamo di capire in cosa si differenziano.

Tra i due risalta la diversità dei “mezzi” per ottenere la collaborazione: gli artifizi o raggiri nella truffa e la minaccia o la violenza nell’estorsione.

La distinzione sfuma nel caso di contestazione dell’aggravante dell’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, in quanto la peculiarità del raggiro ivi descritto è tale da creare nella sfera psichica del soggetto passivo una situazione molto vicina alla coartazione.

Non può fungere da elemento distintivo la natura immaginaria o reale del male prospettato, in quanto anche nel caso della estorsione il male minacciato può essere inesistente, ossia meramente paventato dal reo con la sua minaccia, senza che abbia un fondamento reale.

La dottrina risolve la questione osservando che nell’estorsione ricorre una minaccia che consiste nel rappresentare alla vittima un male come dipendente dalla volontà del reo, mentre nella truffa aggravata l’agente induce la vittima a credere erroneamente di potersi sottrarre al male che le viene prospettato grazie all’intervento salvifico del reo.

La Suprema Corte, con un recente arresto, ha evidenziato che il discrimine tra le due ipotesi di reato va individuato indagando gli effetti che si sono prodotti sulla volontà della vittima.

Se quest’ultima è manipolata ricorrerà l’ipotesi di truffa aggravata se, di contro, la volontà della vittima risulterà coartata la condotta sarà inquadrabile nel reato più grave di estorsione (Cfr. Cass. Penale n. 48269/2022).