Sospensione condizionale della pena e obbligo del reo di partecipazione a corso di recupero

L’imputato, protagonista della vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione, è stato condannato, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di anni due di reclusione per il reato ex art. 572 co 2. c.p. con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena che, tuttavia, non è stato subordinato all’obbligo ex art. 165 co. 5 c.p.

La decisione è stata impugnata dal Procuratore Generale che evidenziava la violazione dell’art. 165 co. 5 c.p., che subordina il riconoscimento del beneficio de quo alla partecipazione ad un percorso di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati.

La Legge n. 69/2019 ha introdotto per specifiche ipotesi di reato, tra le quali rientra il reato per cui vi è stata condanna, un obbligo a carico del condannato a cui è stato concesso il beneficio.

Quest’ultimo dovrà partecipare ad un percorso di recupero che tenga conto del tipo di reato, della personalità del condannato, del movente e della relazione della vittima con l’autore del reato.

L’obbligo codificato all’art. 165 c.p. ha plurime finalità: a) prevenire il rischio di recidiva; b) tutelare le vittime dirette o potenziali; c) vincolare il giudice in deroga alla discrezionalità prevista dall’ art. 165 co. 1 c.p.; d) consentire all’imputato di operare una scelta libera.

La Corte ha illustrato, annullando la decisione, gli aspetti che il giudice di merito dovrà disciplinare nella pronuncia che concede il beneficio ex art. 165 c.p.

Scopriamoli insieme..

Il giudice della cognizione dovrà verificare che:

1) il reo abbia espresso un consenso libero e informato;

2) il reo abbia indicato un ente/associazione presso la quale verrà svolto il corso;

Nel provvedimento dovrà essere  precisata la durata del percorso, il termine di inizio da far decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

Infine, occorrerà indicare le modalità di svolgimento e, al termine, espletata la verifica circa l’esito favorevole del percorso.