Il modello 231: funzione e benefici per l’impresa

L’articolo esamina la funzione del MOG 231 e i benefici per l’impresa.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) previsto dal D. LGS. n. 8 giugno 2001, n. 231 è l’insieme di principi, procedure, protocolli, controlli e regole disciplinari attraverso cui l’impresa individua e governa i rischi di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Il suo scopo non è soltanto formalizzare regole interne, ma costruire un sistema concretamente idoneo a prevenire gli illeciti, a rilevare tempestivamente le anomalie e a correggere le carenze organizzative.

Il modello deve essere calibrato sulla natura, sulle dimensioni e sull’attività dell’ente. Tra i suoi contenuti essenziali rientrano la mappatura delle attività sensibili, l’individuazione dei protocolli decisionali e dei flussi finanziari, gli obblighi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e i meccanismi di aggiornamento.

Per i soggetti apicali, l’articolo 6 del d.lgs. 231/2001 richiede inoltre che l’ente dimostri di avere affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello. La disciplina comprende anche i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il relativo sistema disciplinare, secondo la normativa sul whistleblowing.

L’adozione del documento, tuttavia, non è sufficiente. Il modello deve essere adottato prima della commissione del reato, effettivamente attuato, conosciuto dai destinatari, sottoposto a verifiche periodiche e aggiornato quando emergano violazioni significative o cambino l’organizzazione e l’attività dell’impresa.

La giurisprudenza ha chiarito che la sola nomina dell’Organismo di Vigilanza, l’adozione di un codice etico o l’introduzione di un sistema sanzionatorio non dimostrano, da soli, l’effettiva operatività del modello. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38025 del 2022

1. A cosa serve?

Il modello 231 serve innanzitutto a prevenire la responsabilità dell’ente per i reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione oppure da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei vertici aziendali.

La responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica e presuppone, oltre alla commissione di un reato incluso nel catalogo legislativo, l’interesse o il vantaggio dell’ente e una colpa di organizzazione specificamente accertata. Art. 5 d.lgs. 231/2001

Il modello costituisce quindi uno strumento di prevenzione e di governo del rischio, non una garanzia assoluta di impunità. La sua idoneità deve essere valutata in concreto e in rapporto allo specifico reato verificatosi.

La Cassazione ha escluso che la mera assenza o inadeguatezza del modello determini automaticamente la responsabilità dell’ente, ma ha anche precisato che le carenze organizzative possono concorrere a dimostrare la colpa di organizzazione quando siano specifiche e causalmente

collegate all’illecito.

2. Benefici fiscali: attenzione a distinguere quelli diretti da quelli indiretti:

L’adozione del modello 231 non comporta, in via generale e automatica, il riconoscimento di un credito d’imposta, di una deduzione dal reddito o di una riduzione dell’IRES o dell’IRAP. Non esiste, dunque, un beneficio fiscale generalizzato collegato alla sola adozione formale del modello. Gli eventuali incentivi fiscali devono derivare da una specifica disciplina agevolativa o dal singolo bando, che può prevedere requisiti organizzativi, di legalità, tracciabilità o controllo interno.

Il beneficio fiscale può però manifestarsi indirettamente. Un modello adeguato rafforza i controlli sui flussi finanziari, sulla contabilizzazione delle operazioni, sui rapporti con la pubblica amministrazione, sulla gestione delle risorse e sulla prevenzione dei reati tributari e societari eventualmente inclusi nel catalogo applicabile. Ne può derivare una riduzione del rischio di sanzioni, recuperi fiscali, perdita di agevolazioni e costi connessi a contenziosi o a condotte fraudolente. Si tratta, tuttavia, di effetti economici di prevenzione e non di un’agevolazione fiscale automatica.

Un ulteriore profilo riguarda le discipline premiali che subordinano determinati vantaggi alla trasparenza e alla corretta gestione dei flussi aziendali. Ad esempio, l’articolo 10 del decreto-legge n. 201/2011 collega specifici benefici per alcune categorie di contribuenti all’invio telematico dei dati fiscali e all’utilizzo di un conto corrente dedicato; il modello 231 può favorire l’assetto organizzativo e documentale necessario a rispettare tali obblighi, ma non sostituisce le condizioni espressamente previste dalla legge. Art. 10 d.l. 201/2011

Il vantaggio fiscale più concreto, pertanto, è normalmente indiretto: prevenire condotte che espongano l’impresa a sanzioni, confische, decadenze da incentivi o costi di regolarizzazione. La presenza del modello non sana violazioni fiscali già commesse e non consente di conservare un’agevolazione in assenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina di riferimento.

3.Tutela del patrimonio e continuità aziendale.

Il modello 231 contribuisce alla tutela del patrimonio perché riduce il rischio che l’impresa sia colpita da sanzioni pecuniarie, confische e misure interdittive. La confisca può riguardare il profitto del reato, anche per equivalente, e il sequestro preventivo può incidere su beni, disponibilità finanziarie e, in determinate ipotesi, sull’operatività aziendale. La prevenzione dei reati e la tempestiva eliminazione delle carenze organizzative sono quindi funzionali a preservare liquidità, beni strumentali, rapporti contrattuali e valore dell’impresa.

Il decreto prevede inoltre che le sanzioni interdittive non si applichino quando, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, l’ente abbia risarcito il danno, eliminato le conseguenze del reato, rimosso le carenze organizzative mediante l’adozione e l’attuazione di un modello idoneo e messo a disposizione il profitto ai fini della confisca. Si tratta di una disciplina premiale condizionata a presupposti rigorosi, che non coincide con una protezione patrimoniale automatica. Art. 17 d.lgs. 231/2001

Anche la riduzione della sanzione pecuniaria può operare quando, prima dell’apertura del dibattimento, il modello sia stato adottato e reso operativo e l’ente abbia risarcito integralmente il danno o eliminato le conseguenze dannose.

Il modello è rilevante per la continuità aziendale nei settori esposti a rischi di corruzione, sicurezza sul lavoro, ambiente, reati societari, frodi e illeciti informatici. La giurisprudenza ha sottolineato che l’adozione formale del modello non esclude le misure cautelari quando non incida concretamente sulle carenze strutturali che hanno consentito il reato.

4. Benefici in termini di governance.

Sul piano della governance, il modello 231 rende più chiara la distribuzione di ruoli, poteri e responsabilità. La mappatura dei rischi costringe l’impresa a individuare chi può assumere decisioni sensibili, quali controlli debbano precederle, quali autorizzazioni siano necessarie e quali flussi informativi debbano raggiungere gli organi societari e l’Organismo di Vigilanza.

Questo processo rafforza la separazione tra gestione, controllo e verifica, limita la concentrazione di poteri non bilanciati, migliora la tracciabilità delle decisioni e favorisce il coordinamento tra organo amministrativo, collegio sindacale, funzioni di controllo interno, compliance, responsabili di settore e revisori.

L’Organismo di Vigilanza non sostituisce gli amministratori né gestisce direttamente l’attività aziendale: vigila sul funzionamento e sull’osservanza del modello e ne promuove l’aggiornamento. La gestione dei rischi rimane responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali competenti.

Una governance sostenuta dal modello 231 migliora inoltre la capacità dell’impresa di documentare le proprie scelte, individuare tempestivamente le anomalie, gestire i conflitti di interesse e reagire alle segnalazioni. Ciò può accrescere la fiducia di soci, finanziatori, partner commerciali, clienti e pubbliche amministrazioni, soprattutto nei rapporti caratterizzati da elevati requisiti di affidabilità e integrità.

5. Profili civili.
Sotto il profilo civile, il modello 231 può contribuire a dimostrare che l’impresa ha predisposto un assetto organizzativo ragionevole, coerente con la propria attività e orientato alla prevenzione dei rischi. La mappatura dei processi, la formalizzazione dei poteri, la tracciabilità delle operazioni e l’attivazione di controlli periodici possono assumere rilievo nella valutazione della diligenza degli amministratori e dell’adeguatezza dell’organizzazione societaria.

Il modello non esclude, tuttavia, la responsabilità civile dell’impresa, degli amministratori o dei dipendenti.

Non impedisce il risarcimento dei danni causati a terzi, ai lavoratori, ai soci, ai creditori o ai contraenti, né sostituisce gli ordinari obblighi di corretta amministrazione, sicurezza, vigilanza e adempimento contrattuale. La sua efficacia probatoria dipende dalla concreta attuazione delle procedure e dalla coerenza tra le regole scritte e la prassi aziendale.

Anche i rapporti con l’Organismo di Vigilanza devono essere disciplinati con attenzione. Nomina, durata, revoca, compensi e garanzie di autonomia devono essere coerenti con il ruolo dell’organo e con il regolamento che ne disciplina il funzionamento.

La giurisprudenza di merito ha evidenziato che il regolamento dell’Organismo di Vigilanza è distinto dal modello organizzativo e può produrre specifici effetti nel rapporto tra la società e i componenti dell’organo.

6. Profili penali e responsabilità dell’ente.
Il beneficio penale principale riguarda la possibilità di escludere o attenuare la responsabilità amministrativa dell’ente, non la responsabilità penale della persona fisica.

Il modello 231, infatti, non attribuisce immunità agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti o ai collaboratori che commettano un reato. La persona fisica resta sottoposta all’accertamento della propria responsabilità secondo le regole penali ordinarie.

Per i reati commessi da soggetti apicali, l’ente deve dimostrare l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di un modello idoneo, l’autonomia dell’Organismo di Vigilanza, l’elusione fraudolenta del modello da parte dell’autore del reato e l’assenza di omessa o insufficiente vigilanza. Per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, l’ente non risponde quando dimostra che il reato è stato reso possibile non dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ma dalla fraudolenta elusione del sistema preventivo. Art. 7 d.lgs. 231/2001

L’efficacia del modello deve essere valutata rispetto alla specifica area di rischio.

Nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, non è sufficiente richiamare genericamente l’esistenza di procedure: occorre che il sistema affronti concretamente valutazione dei rischi, formazione, manutenzione, gestione delle emergenze, appalti, sorveglianza e verifiche. L’articolo 30 del d.lgs. 81/2008 individua, per la sicurezza sul lavoro, i contenuti del modello idoneo a produrre efficacia esimente nelle parti corrispondenti.

La giurisprudenza applica un criterio concreto e prognostico: occorre verificare se, collocandosi idealmente nel momento del fatto, l’osservanza di un modello realmente virtuoso avrebbe eliminato o ridotto in modo efficace il rischio di commissione di un illecito della stessa specie.