La causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. si applica anche al delitto di tentata estorsione?

La Corte Costituzionale è stata investita da due ordinanze di rimessione (GIP Tribunale di Pavia e Tribunale di Cassino) relative all’applicazione dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c. p.., che esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di estorsione.

In entrambi i procedimenti penali l’accusa aveva contestato all’imputato il 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, per un episodio ritenuto dal giudicante di particolare tenuità che, tuttavia, non poteva beneficiare dell’applicazione dell’esimente, in ragione del divieto espresso sopracitato.


La Corte Costituzionale, investita delle questione di legittimità costituzionale, ha accolto la censura per violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale operando una comparazione con il reato di rapina, per il quale la preclusione è prevista soltanto per l’ipotesi ex art. 628 co. 3 c.p. e non per l’ipotesi di rapina semplice.

La pronuncia ha evidenziato che le fattispecie penali sono accomunate da:

Identici beni giuridici tutelati: patrimonio e libertà di autodeterminazione;-Identica pena edittale: reclusione da 5 a 10 anni;
-Medesime circostanze aggravanti speciali;
-Stessa disciplina processuale (arresto facoltativo in flagranza);
-Medesima disciplina sui benefici penitenziari per le forme aggravate;
-Per entrambi è stata introdotta l’attenuante del fatto di lieve entità;

La Corte, con la sentenza n. 44/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c. p., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, c. p., in quanto tra i due reati (rapina ed estorsione) esiste un’evidente omogeneità sotto il profilo dell’offensività.

Estorsione e truffa aggravata dall’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario…

Oggi voglio parlarvi della sottile differenza tra il reato di estorsione ex art. 629 c.p. e quello di truffa aggravata ex art. 640 co. 2 n. 2 c.p., ovvero ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario.

Occorre preliminarmente inquadrare gli elementi identificativi delle due fattispecie.

Il delitto di estorsione è un reato plurioffensivo in quanto lesivo del patrimonio e della libertà di autodeterminazione. La fattispecie sanziona una condotta connotata da violenza o minaccia da cui discenda per l’autore un ingiusto profitto, mentre per la vittima un danno.

La coartazione nel reato di estorsione non consiste in una vis absoluta, ma deve lasciare al destinatario uno spazio di libertà. La vittima deve mantenere un limitato margine di scelta, potendo anche decidere di non sottostare alla volontà criminale dell’autore del reato. In assenza di scelta ricorrerebbe il reato di rapina ex art. 628 c.p.

Il reato di truffa, anch’esso preposto alla tutela del patrimonio e della libertà di autodeterminazione è, invece, caratterizzato dalla commissione di artifizi e raggiri da parte dell’autore nei confronti della vittima tale da consentire il conseguimento di un ingiusto profitto con l’altrui danno. Il delitto può essere aggravato dall’aver ingenerato nella vittima un pericolo immaginario da intendersi come inesistente ex art. 640 co. 2 n. 2 c.p..

Nell’ipotesi aggravata, gli artifizi o i raggiri devono essere tali da trarre in errore la vittima mediante la falsa rappresentazione di un pericolo inesistente. La ratio dell’aggravante si ritiene risieda nella natura particolarmente insidiosa de facto di chi fa percepire all’offeso un timore di un pericolo che non sussiste, specie perché il più delle volte costui versa in una situazione psicologica più debole rispetto all’agente.

Illustrati i caratteri peculiari dei due reati, cerchiamo di capire in cosa si differenziano.

Tra i due risalta la diversità dei “mezzi” per ottenere la collaborazione: gli artifizi o raggiri nella truffa e la minaccia o la violenza nell’estorsione.

La distinzione sfuma nel caso di contestazione dell’aggravante dell’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, in quanto la peculiarità del raggiro ivi descritto è tale da creare nella sfera psichica del soggetto passivo una situazione molto vicina alla coartazione.

Non può fungere da elemento distintivo la natura immaginaria o reale del male prospettato, in quanto anche nel caso della estorsione il male minacciato può essere inesistente, ossia meramente paventato dal reo con la sua minaccia, senza che abbia un fondamento reale.

La dottrina risolve la questione osservando che nell’estorsione ricorre una minaccia che consiste nel rappresentare alla vittima un male come dipendente dalla volontà del reo, mentre nella truffa aggravata l’agente induce la vittima a credere erroneamente di potersi sottrarre al male che le viene prospettato grazie all’intervento salvifico del reo.

La Suprema Corte, con un recente arresto, ha evidenziato che il discrimine tra le due ipotesi di reato va individuato indagando gli effetti che si sono prodotti sulla volontà della vittima.

Se quest’ultima è manipolata ricorrerà l’ipotesi di truffa aggravata se, di contro, la volontà della vittima risulterà coartata la condotta sarà inquadrabile nel reato più grave di estorsione (Cfr. Cass. Penale n. 48269/2022).