Messa alla prova e imputato sopposto a misura cautelare personale

Il caso

Un uomo, accusato del reato ex art. 600 quater c.p., formulava tempestivamente, a mezzo del proprio difensore, richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova che, tuttavia, veniva rigettata.

Il Giudice non accoglieva l’istanza in quanto, al momento della sua presentazione, l’imputato era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il pericolo di recidiva e, pertanto, formulava una prognosi negativa.

Condannato in primo grado l’imputato reiterava la richiesta nei motivi di appello, ma l’istanza sortiva analoga sorte.

La decisione

La Suprema Corte di Cassazione, a seguito di regolare proposizione di atto di impugnazione, ha accolto sul punto la censura dell’imputato, rilevando che il diniego ancorato esclusivamente ad una valutazione discendente dall’attualitΓ  della misura cautelare personale in corso, non appare conforme ai differenti parametri ex art. 133 c.p. , anche in considerazione della condotta collaborativa tenuta in sede di perquisizione dal ricorrente e del successivo percorso intrapreso nel periodo di restrizione, elementi esclusi arbitrariamente dal Giudice di merito nella sua valutazione.

La decisione, pertanto, Γ¨ stata annullata con rinvio per un novo giudizio.

Arresti domiciliari e violazione del divieto di allontanamento: quali sono le conseguenze?

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8630/2024 affronta il tema della violazione della prescrizioni degli 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐒 𝐝𝐨𝐦𝐒𝐜𝐒π₯𝐒𝐚𝐫𝐒 concernenti il divieto di allontanamento dalla propria abitazione o da un luogo di privata dimora.

L’imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva colto, a seguito di un controllo, fuori dalla propria abitazione in compagnia di un soggetto detentore di sostanza stupefacente.


La Corte di Appello di Milano disponeva la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere ex art. 276 co. 1 ter c.p.p., sottolineando che π₯’𝐞𝐩𝐒𝐬𝐨𝐝𝐒𝐨 𝐒𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐒𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 in quanto l’imputato non soltanto aveva trasgredito le prescrizioni imposte, ma era stato colto insieme ad uno spacciatore.

Le circostanze emerse escludevano che l’episodio potesse essere considerato di “lieve entitΓ ”, unica ipotesi che avrebbe potuto impedire la revoca della misura cautelare in corso e la sostituzione con quella piΓΉ afflittiva.

Occorre rilevare, infine, che la disposizione ex art. 276 co. 1 ter c.p.p. attua una deroga al principio codificato dall’art. 275 bis c.p.p., che impone sempre la valutazione di adeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari.

Nel caso di violazione della misura degli arresti domiciliari Γ¨ necessario contattare immediatamente un avvocato penalista.