L’amministratore di fatto di un’azienda bufalina è stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗾𝘂𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 per aver sversato massicciamente e continuativamente le deiezioni di circa 1.000 bufale sul suolo e in un corpo idrico superficiale;
La sentenza di condanna è stata impugnata dall’imputato che ha sollevato quattro motivi di censura e in particolare:
a) Assenza di prova scientifica dell’inquinamento;
b) Insussistenza della qualifica di gestore/titolare di impresa;
c) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
d) Eccessivo aumento di pena per continuazione;
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7066/2026, nel rigettare il primo motivo, ha ribadito che, ai fini dell’accertamento del reato ex art. 452-bis c.p., non 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼/𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 è 𝗱𝗶 “𝗺𝗮𝗰𝗿𝗼𝘀𝗰𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮” ed è desumibile dalle concrete circostanze di fatto immediatamente percepibili.

Nel caso de quo “la zona risultava interessata dallo spandimento degli effluenti zootecnici provenienti dall’azienda bufalina da tempo risalente e la presenza di una vasca stracolma di liquami zootecnici che attraverso un’apertura era collegata direttamente al canale di scolo; inoltre lo spandimento avveniva per quantitativi di molto superiori a quelli consentiti e in modo continuativo; e, da ultimo, che non esistevano nella zona altre aziende che svolgevano la medesima attività, elemento che esclude la necessità – nel caso in esame di analizzare dati di confronto”.
Con riferimento al danno significato e misurabile, la pronuncia lo ha ritenuto provato sulla base di tre elementi di fatto:
a) Presenza di uno strato enorme di liquami;
b) Stratificazioni essiccate su ampie porzioni di territorio;
c) Alterazione evidente di suolo e acque superficiali;
Gli altri tre motivi di ricorso sono stati parimenti ritenuti infondati.