L’amministratore di fatto di un’azienda bufalina รจ stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, ๐ฝ๐ฒ๐ฟ ๐ถ ๐ฟ๐ฒ๐ฎ๐๐ถ ๐ฑ๐ถ ๐ถ๐ป๐พ๐๐ถ๐ป๐ฎ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ผ ๐ฎ๐บ๐ฏ๐ถ๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐น๐ฒ ๐ฒ ๐ด๐ฒ๐๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ถ๐น๐น๐ฒ๐ฐ๐ถ๐๐ฎ ๐ฑ๐ถ ๐ฟ๐ถ๐ณ๐ถ๐๐๐ถ per aver sversato massicciamente e continuativamente le deiezioni di circa 1.000 bufale sul suolo e in un corpo idrico superficiale;
La sentenza di condanna รจ stata impugnata dall’imputato che ha sollevato quattro motivi di censura e in particolare:
a) Assenza di prova scientifica dell’inquinamento;
b) Insussistenza della qualifica di gestore/titolare di impresa;
c) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
d) Eccessivo aumento di pena per continuazione;
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7066/2026, nel rigettare il primo motivo, ha ribadito che, ai fini dell’accertamento del reato ex art. 452-bis c.p., non ๐๐ผ๐ป๐ผ ๐ป๐ฒ๐ฐ๐ฒ๐๐๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐ฎ๐ฐ๐ฐ๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ถ ๐๐ฒ๐ฐ๐ป๐ถ๐ฐ๐ถ ๐พ๐๐ฎ๐ป๐ฑ๐ผ ๐ถ๐น ๐ฑ๐ฒ๐๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ผ๐ฟ๐ฎ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ผ/๐ฐ๐ผ๐บ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐บ๐ถ๐๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ รจ ๐ฑ๐ถ “๐บ๐ฎ๐ฐ๐ฟ๐ผ๐๐ฐ๐ผ๐ฝ๐ถ๐ฐ๐ฎ ๐ฒ๐๐ถ๐ฑ๐ฒ๐ป๐๐ฎ” ed รจ desumibile dalle concrete circostanze di fatto immediatamente percepibili.

Nel caso de quo “la zona risultava interessata dallo spandimento degli effluenti zootecnici provenienti dall’azienda bufalina da tempo risalente e la presenza di una vasca stracolma di liquami zootecnici che attraverso un’apertura era collegata direttamente al canale di scolo; inoltre lo spandimento avveniva per quantitativi di molto superiori a quelli consentiti e in modo continuativo; e, da ultimo, che non esistevano nella zona altre aziende che svolgevano la medesima attivitร , elemento che esclude la necessitร – nel caso in esame di analizzare dati di confronto”.
Con riferimento al danno significato e misurabile, la pronuncia lo ha ritenuto provato sulla base di tre elementi di fatto:
a) Presenza di uno strato enorme di liquami;
b) Stratificazioni essiccate su ampie porzioni di territorio;
c) Alterazione evidente di suolo e acque superficiali;
Gli altri tre motivi di ricorso sono stati parimenti ritenuti infondati.