Lo sversamento massiccio di deiezioni bufaline puรฒ determinare l’integrazione del reato di inquinamento ambientale?

L’amministratore di fatto di un’azienda bufalina รจ stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ per aver sversato massicciamente e continuativamente le deiezioni di circa 1.000 bufale sul suolo e in un corpo idrico superficiale;

La sentenza di condanna รจ stata impugnata dall’imputato che ha sollevato quattro motivi di censura e in particolare:
a) Assenza di prova scientifica dell’inquinamento;
b) Insussistenza della qualifica di gestore/titolare di impresa;
c) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
d) Eccessivo aumento di pena per continuazione;

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7066/2026, nel rigettare il primo motivo, ha ribadito che, ai fini dell’accertamento del reato ex art. 452-bis c.p., non ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ถ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ/๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ รจ ๐—ฑ๐—ถ “๐—บ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ” ed รจ desumibile dalle concrete circostanze di fatto immediatamente percepibili.

Nel caso de quo “la zona risultava interessata dallo spandimento degli effluenti zootecnici provenienti dall’azienda bufalina da tempo risalente e la presenza di una vasca stracolma di liquami zootecnici che attraverso un’apertura era collegata direttamente al canale di scolo; inoltre lo spandimento avveniva per quantitativi di molto superiori a quelli consentiti e in modo continuativo; e, da ultimo, che non esistevano nella zona altre aziende che svolgevano la medesima attivitร , elemento che esclude la necessitร  – nel caso in esame di analizzare dati di confronto”.

Con riferimento al danno significato e misurabile, la pronuncia lo ha ritenuto provato sulla base di tre elementi di fatto:
a) Presenza di uno strato enorme di liquami;
b) Stratificazioni essiccate su ampie porzioni di territorio;
c) Alterazione evidente di suolo e acque superficiali;

Gli altri tre motivi di ricorso sono stati parimenti ritenuti infondati.