Il 𝙘𝙖𝙨𝙤: Un uomo veniva condannato per il reato di tentato furto, con giudizio di equivalenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede all’attenuante della tenuità del danno.
Il giudice della cognizione, con pronuncia confermata in appello, non accoglieva la richiesta di concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (LPU), in ragione dei plurimi precedenti penali.
𝙇𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙚𝙨𝙖: L’imputato, per il tramite del difensore, adiva la Suprema Corte di Cassazione sostenendo anche il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva sia in ragione dell’ entità della pena comminata pari a due mesi di reclusione, sia dello spirito della riforma Cartabia.
𝙇𝙖 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚: La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso disponendo l’annullamento con rinvio.
La Corte ha evidenziato che il giudice della cognizione non può negare il riconoscimento della pena sostitutiva soltanto sulla base dei plurimi precedenti in ragione della lettura congiunta degli art. 133 c.p. e 59 della L. n. 689/1981.
Invero, le pene sostitutive, da un lato, assolvono ad una funzione rieducativa e, dall’altro, ad una special-preventiva, che presuppone necessariamente un vaglio dei precedenti penali del reo.
La duplice finalità suindicata postula una valutazione prognostica diretta a verificare se l’applicazione della pena sostitutiva, nella specie LPU, anche corredata da prescrizioni, sia idonea a garantire il reinserimento del condannato e, al contempo, a ridurre il rischio di reiterazione del reato.