Pluralità di precedenti penali e concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

Il 𝙘𝙖𝙨𝙤: Un uomo veniva condannato per il reato di tentato furto, con giudizio di equivalenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede all’attenuante della tenuità del danno.

Il giudice della cognizione, con pronuncia confermata in appello, non accoglieva la richiesta di concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (LPU), in ragione dei plurimi precedenti penali.

𝙇𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙚𝙨𝙖: L’imputato, per il tramite del difensore, adiva la Suprema Corte di Cassazione sostenendo anche il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva sia in ragione dell’ entità della pena comminata pari a due mesi di reclusione, sia dello spirito della riforma Cartabia.

𝙇𝙖 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚: La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso disponendo l’annullamento con rinvio.

La Corte ha evidenziato che il giudice della cognizione non può negare il riconoscimento della pena sostitutiva soltanto sulla base dei plurimi precedenti in ragione della lettura congiunta degli art. 133 c.p. e 59 della L. n. 689/1981.

Invero, le pene sostitutive, da un lato, assolvono ad una funzione rieducativa e, dall’altro, ad una special-preventiva, che presuppone necessariamente un vaglio dei precedenti penali del reo.

La duplice finalità suindicata postula una valutazione prognostica diretta a verificare se l’applicazione della pena sostitutiva, nella specie LPU, anche corredata da prescrizioni, sia idonea a garantire il reinserimento del condannato e, al contempo, a ridurre il rischio di reiterazione del reato.

Sanzioni sostitutive: i precedenti penali del reo possono costituire un legittimo motivo di diniego?

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24093/2025 ha indagato il tema della concessione della pena sostitutiva nei confronti di un imputato condannato per il reato furto in abitazione ex art. 624 bis c.p., aggravato dalla recidiva reiterata e infraquinquennale.

La richiesta di applicazione di pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità sostitutivo o in subordine semilibertà sostitutiva) è stata rigettata prima dal Tribunale e, poi, dalla Corte di Appello, che ha confermato la pronuncia di rigetto di primo grado, ritenendo la domanda non meritevole di accoglimento in ragione dei plurimi precedenti penali del condannato.

La decisione è stata impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che ha disposto l’annullamento con rinvio della decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio.

In cosa hanno sbagliato i giudici di merito?

La Corte ha innanzitutto rilevato che il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.

Tralasciando le diverse tipologie pene sostitutive che possono essere richieste dal condannato personalmente o mediante il difensore, purché munito di procura speciale, occorre evidenziare che l’art. 58 della L. 689 del 1981 individua tre poli intorno ai quali deve muoversi lo scrutinio del Giudice di merito, ossia la valutazione circa la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella classica, l’idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e l’insussistenza di fondati motivi per ritenere chele prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

L’art. 58 cit. non detta regole specifiche ma, come esposto, si limita a fare riferimento ai “criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale“, mentre l’art. 59 detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, escludendo la possibilità di applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l’esecuzione della stessa; nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l’ha pagata; deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale; risulta condannato per uno dei reati di cui all’art. 4-bis ordinamento penitenziario.

Ferme queste premesse, è evidente che il giudice deve trarre il proprio convincimento per il riconoscimento o il diniego della concessione della pena sostitutiva attraverso il vaglio dei dati evincibili dal processo quali ad esempio: le caratteristiche del fatto, l’animus che caratterizza l’azione, la condotta antecedente e susseguente e, infine, i precedenti penali.

Deve, al contempo, verificare l’insussistenza di una delle condizioni soggettive previste dall’art. 59 della L. n. 689/1981.

I plurimi elementi necessari per operare una valutazione approfondita della personalità dell’autore del reato potranno essere acquisiti anche con l’ausilio dell’UEPE o della polizia giudiziaria.

Ebbene, il mero richiamo ai precedenti penali del reo non accompagnato da una disamina completa di tutti gli indici previsti dall’art. 133 c.p. ha indotto la Suprema Corte di Cassazione ad operare l’annullamento della decisione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, al fine di operare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.