La comunicazione ambientale e sociale è ormai parte integrante della strategia commerciale e reputazionale delle imprese.
Espressioni come “green”, “sostenibile”, “a impatto zero”, “rispettoso dell’ambiente” o “etico”, così come loghi, marchi e riferimenti a certificazioni, possono tuttavia assumere rilievo giuridico quando risultano generici, non verificabili, incompleti o riferiti soltanto a un aspetto limitato del prodotto o dell’attività aziendale.
La disciplina europea introdotta dalla direttiva (UE) 2024/825 ha rafforzato la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali ingannevoli, intervenendo sulla direttiva 2005/29/CE.
Le relative fattispecie sono riflesse, nel quadro italiano, nelle disposizioni del Codice del consumo dedicate alle azioni ingannevoli e alle pratiche ingannevoli in ogni caso.
1. Che cosa si intende per greenwashing?
Per greenwashing si intende, in termini generali, la rappresentazione di un prodotto, di un servizio o dell’intera impresa come più sostenibile, meno impattante o ambientalmente virtuosa di quanto sia effettivamente dimostrabile.
Il rischio può riguardare:
- la comunicazione pubblicitaria e commerciale;
- il packaging e le etichette;
- il sito internet, i social media e le campagne digitali;
- i bilanci, i report di sostenibilità e le comunicazioni rivolte agli investitori;
- i marchi e le etichette volontarie di sostenibilità;
- le dichiarazioni relative a obiettivi ambientali futuri;
- le comunicazioni sociali che presentino in modo non veritiero le caratteristiche, i risultati o gli impatti dell’attività d’impresa;

2. Le principali condotte vietate o a rischio:
- Marchi e certificazioni non adeguatamente verificati
È considerata ingannevole, in ogni caso, l’esibizione di un’etichetta o di un marchio di sostenibilità che non sia fondato su un sistema di certificazione oppure non sia stabilito da un’autorità pubblica. Non è quindi sufficiente creare un segno grafico evocativo di sostenibilità: il sistema deve essere trasparente e verificabile, con controlli obiettivi e indipendenti. - Asserzioni ambientali generiche
Indicazioni quali “ecologico”, “sostenibile”, “rispettoso del pianeta” o equivalenti possono essere illecite quando l’impresa non è in grado di dimostrare prestazioni ambientali di eccellenza riconosciute e pertinenti rispetto all’affermazione utilizzata. - Rappresentazione dell’intero prodotto o dell’intera impresa
È vietato presentare il prodotto nel suo complesso, oppure l’attività dell’impresa nel suo complesso, come ambientalmente virtuoso quando la caratteristica positiva riguarda soltanto una componente del prodotto o uno specifico segmento dell’attività. - Neutralità climatica fondata sulla compensazione
Non è consentito affermare, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni. - Obiettivi futuri privi di un piano verificabile
Un’asserzione relativa a prestazioni ambientali future deve essere accompagnata da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano dettagliato e realistico con obiettivi misurabili, scadenze precise e risorse adeguate. Il piano deve inoltre essere sottoposto a verifica periodica da parte di un terzo indipendente, rendendone disponibili le conclusioni ai consumatori. - Vantaggi irrilevanti o requisiti di legge presentati come elementi distintivi
È ingannevole pubblicizzare come vantaggio per il consumatore un elemento irrilevante o già imposto dalla legge a tutti i prodotti della medesima categoria, facendolo apparire come una caratteristica peculiare dell’offerta.
Le principali fattispecie sono oggi recepite, per la tutela dei consumatori, dagli articoli 21 e 23 del Codice del consumo: il primo considera ingannevoli le informazioni false o idonee a indurre in errore anche sulle caratteristiche ambientali o sociali del prodotto; il secondo qualifica come ingannevoli, in ogni caso, tra l’altro, le etichette di sostenibilità prive di adeguata base, le asserzioni generiche non dimostrate, le rappresentazioni parziali dell’attività e le dichiarazioni di neutralità climatica fondate sulla compensazione. Art. 21 del Codice del consumo e art. 23 del Codice del consumo
3. Le sanzioni economiche e gli altri provvedimenti dell’AGCM:
In Italia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può intervenire d’ufficio o su segnalazione, chiedere documenti e informazioni, disporre la sospensione provvisoria della pratica e imporre al professionista di dimostrare l’esattezza dei dati posti a fondamento della comunicazione.
Quando accerta una pratica commerciale scorretta, l’Autorità può:
- vietarne la diffusione o la continuazione;
- ordinare la rimozione degli effetti prodotti;
- disporre la pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa a cura e spese dell’impresa;
- rendere obbligatori eventuali impegni di cessazione o modifica della comunicazione;
- applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 di euro.
L’inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità o agli impegni resi obbligatori può comportare un’ulteriore sanzione amministrativa da 10.000 a 10.000.000 di euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni. Art. 27 del Codice del consumo
La sanzione economica non esaurisce quindi il rischio: l’impresa può subire anche la perdita della campagna, l’obbligo di rettifica, costi di adeguamento, danni reputazionali e richieste risarcitorie da parte dei consumatori o di altri soggetti lesi. La tutela civilistica richiede comunque l’accertamento del danno concreto, del nesso causale e degli ulteriori presupposti della responsabilità.
4. Quando può emergere una responsabilità penale?
La mera violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette non comporta automaticamente un reato. La responsabilità penale richiede la concreta integrazione di una fattispecie incriminatrice, con i relativi elementi oggettivi e soggettivi.
Un primo profilo può riguardare le false comunicazioni sociali. Se dati ambientali o sociali vengono inseriti in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e rivolte ai soci o al pubblico, la loro falsità o omissione può assumere rilievo penale quando ricorrano i presupposti dell’articolo 2621 del codice civile: rilevanza del fatto, idoneità concreta a indurre altri in errore, consapevolezza della falsità o dell’omissione e finalità di conseguire un ingiusto profitto. Per le società quotate e gli enti equiparati trova applicazione l’articolo 2622 del codice civile, che prevede la reclusione da tre a otto anni. Art. 2621 del codice civile e art. 2622 del codice civile
Il rischio penale può inoltre derivare da condotte ulteriori e autonome, ad esempio quando una comunicazione ambientale falsa si accompagni a frodi nella commercializzazione, falsificazione di documenti, violazioni ambientali sostanziali o altri comportamenti lesivi di interessi tutelati penalmente. In tali casi occorre valutare il contenuto della comunicazione, il contesto in cui è stata diffusa, i destinatari, il vantaggio perseguito e il rapporto tra la dichiarazione e la condotta materiale dell’impresa.
5. Responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
Quando la condotta integra un reato-presupposto commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti apicali o sottoposti alla loro direzione e vigilanza, può emergere anche la responsabilità amministrativa della società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
L’articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231/2001 include, tra i reati societari rilevanti, le false comunicazioni sociali. L’articolo 25-undecies riguarda invece una serie di reati ambientali, prevedendo sanzioni pecuniarie per l’ente e, nei casi indicati dalla legge, anche sanzioni interdittive. La responsabilità 231 non discende dalla sola presenza di una comunicazione ambientale discutibile, ma dalla commissione di uno specifico reato-presupposto e dalla verifica dei criteri di imputazione previsti dal decreto. Art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001 e art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001
La giurisprudenza penale ha chiarito che la responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica, ma presuppone comunque l’accertamento, almeno incidentale, del fatto costituente reato e dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità dell’ente. Cassazione penale, sentenza n. 28309 del 2021
6. Come dovrebbe prepararsi un’impresa?
Per ridurre il rischio di contestazioni, l’impresa dovrebbe adottare un processo interno di verifica della comunicazione ambientale e sociale, che comprenda almeno:
- l’inventario di tutte le dichiarazioni ambientali e sociali utilizzate nei diversi canali;
- l’individuazione della fonte, della metodologia e dei dati che sostengono ciascuna affermazione;
- la delimitazione chiara dell’ambito della dichiarazione, evitando di estendere all’intero prodotto o all’intera impresa un risultato riferibile soltanto a una parte;
- la verifica della validità e dei requisiti dei marchi o delle certificazioni utilizzati;
- la predisposizione di evidenze documentali, tecniche e contabili facilmente reperibili;
- la revisione delle dichiarazioni relative a obiettivi futuri, con piano, indicatori, scadenze, risorse e controlli indipendenti;
- il coordinamento tra funzioni legali, compliance, marketing, sostenibilità, qualità e amministrazione;
- la conservazione delle versioni delle campagne e dei documenti che ne dimostrano la correttezza;
- la valutazione dell’eventuale aggiornamento del modello organizzativo 231 quando la comunicazione di sostenibilità si intrecci con rischi societari o ambientali.
- L’obiettivo non è rinunciare alla comunicazione della sostenibilità, ma renderla specifica, proporzionata, documentata e coerente con i dati effettivamente disponibili.
Consulenza legale per l’adeguamento della comunicazione aziendale.
Le imprese che intendono adeguare la propria comunicazione ambientale e sociale possono rivolgersi allo studio legale per una valutazione della documentazione utilizzata, dei claim pubblicitari, delle certificazioni, dei report di sostenibilità e dei presidi interni di controllo.
Lo studio può assistere l’azienda nella mappatura dei rischi, nella verifica giuridica delle dichiarazioni, nella revisione dei materiali comunicativi e nella predisposizione di procedure interne coerenti con la disciplina applicabile.