Risponde del reato di stalking il condomino che, con le maniere forti, cerca di impedire ai proprietari la locazione di alcuni appartamenti?
Il protagonista della vicenda giudiziaria, decisa con la pronuncia n. 18348/2025 della Suprema Corte di Cassazione, è un condomino che avrebbe posto in essere, in più occasioni, aggressioni sia fisiche che verbali ai danni degli occupanti di abitazioni concesse in locazione da due condomini dello stesso stabile; peraltro gli episodi descritti nelle diverse denunce presentate all’Autorità Giudiziaria erano connotati da una gravità crescente.
In primo grado l’imputato veniva assolto dall’accusa di stalking ex art. 612 bis c.p. , mentre, in secondo grado, la Corte ha stravolto la decisione, ritenendo dimostrata la pluralità degli episodi verificatisi in un arco di tempo esteso ai danni dei conduttori e la pervicacia dell’autore tale da indurre una delle persone offese a vendere l’immobile e, al contempo, ad ingenerare nella predetta un forte stato di ansia.

La sentenza di condanna, impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, è stata censurata sia per la carenza di prova circa la pluralità degli episodi descritti nell’imputazione, sia per l’insussistenza del requisito soggettivo del reato.
Le doglianze sollevate non sono state ritenute idonee a scalfire la pronuncia di condanna e, pertanto, il ricorso è stato rigettato.
La Corte ha evidenziato che sono stati individuati, in modo puntuale, differenti comportamenti dell’imputato integranti molestie o minacce idonei, da un lato, a ingenerare delle conseguenze pregiudizievoli per le persone offese e, dall’altro, a rivelare un intento persecutorio del ricorrente.
La risposta è, quindi, positiva.