1. La funzione dell’istituto
La corre costruzione di un’istanza di continuazione in executivis impone al difensore uno studio approfondito.
L’art. 81, secondo co., c.p. assoggetta a una pena unitaria, determinata sulla pena prevista per la violazione più grave con aumento sino al triplo, chi con più azioni od omissioni, anche commesse in tempi diversi, realizza più violazioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. La continuazione non coincide, tuttavia, con la mera abitualità criminosa o con una generica propensione a delinquere: richiede che l’agente abbia previamente concepito e deliberato una pluralità di condotte, almeno nelle loro linee essenziali, lasciando eventualmente alla fase esecutiva la definizione delle modalità concrete.
In presenza di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti, l’art. 671 c.p.p. consente al condannato o al PM di chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che essa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Il giudice ridetermina la pena entro il limite della somma delle pene inflitte e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.
La sede esecutiva non è, quindi, un nuovo giudizio sulla responsabilità, tuttavia, il giudice deve verificare, sulla base dei titoli esecutivi e degli ulteriori elementi disponibili, se i reati siano riconducibili a una deliberazione criminosa unitaria.
2. Il principio affermato da Cass. pen., Sez. I, n. 32860 del 2025
La Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32860 del 2025 ha annullato il decreto con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile una seconda istanza di continuazione, ritenendola una mera riproposizione della precedente. La nuova richiesta, però, era accompagnata da atti di indagine — tra cui un’ordinanza cautelare, sintesi di intercettazioni e una richiesta del pubblico ministero — che non erano stati valutati nella precedente decisione.
La Corte ha chiarito tre profili di diretto interesse per la difesa.
Anzitutto, la preclusione derivante dalla mera riproposizione opera allo stato degli atti. Non impedisce una nuova istanza quando siano dedotti fatti, questioni o elementi che non abbiano formato oggetto della decisione precedente. L’assenza di novità deve essere evidente, immediatamente rilevabile, perché soltanto in tale situazione il giudice può definire la richiesta de plano, senza instaurare il contraddittorio camerale.
In secondo luogo, gli elementi nuovi non sono inutilizzabili per il solo fatto di non essere stati considerati nelle sentenze di cognizione. Nel procedimento ex art. 671 c.p.p. il giudice può acquisire, su richiesta della parte o d’ufficio, i documenti e le informazioni necessari; può anche acquisire i fascicoli degli altri procedimenti e, quando occorra assumere prove, deve procedere nel rispetto del contraddittorio, secondo l’art. 666, quinto comma, c.p.p.
Infine, il condannato deve indicare i reati che assume collegati e prospettare elementi sintomatici della loro riconducibilità a una programmazione unitaria, ma non è gravato dall’onere di provare in senso pieno l’unicità del disegno criminoso. Spetta al giudice, attraverso l’esame dei casi giudiziari e delle allegazioni difensive, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento.
La Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10952 del 2025 ha ribadito che l’allegazione di elementi specifici costituisce un interesse difensivo, non un onere giuridico la cui omissione possa essere automaticamente valorizzata contro il richiedente.

3. Che cosa deve fare il difensore
La distinzione tra onere giuridico e interesse all’allegazione non deve indurre a redigere istanze generiche. Sul piano professionale, una richiesta analitica e documentata è il principale strumento per orientare l’indagine del giudice e rendere verificabile il collegamento tra i reati.
3.1. Individuare con precisione i titoli esecutivi
L’istanza deve identificare ogni sentenza o decreto irrevocabile mediante autorità giudiziaria, data, numero, data di irrevocabilità, imputazione, pena inflitta e posizione esecutiva attuale. Occorre indicare, per ciascun titolo, il fatto storico rilevante: data e luogo, persona offesa, bene giuridico aggredito, ruolo dell’interessato, eventuali concorrenti, modalità operative e causale.
Non è sufficiente richiamare genericamente “le condanne” o affermare che si tratta di reati analoghi. Il giudice deve poter confrontare i singoli episodi e comprendere perché essi, considerati unitariamente, siano espressione di un programma preesistente e non di decisioni autonome maturate di volta in volta.
Le sentenze devono essere allegate quando disponibili. Se non lo sono, l’art. 186 disp. att. c.p.p. prevede che le copie delle sentenze o dei decreti irrevocabili siano acquisite d’ufficio; è comunque opportuno fornire al giudice ogni dato utile per reperirle rapidamente e ricostruire la sequenza esecutiva.
3.2. Prospettare il disegno criminoso in termini concreti
Il nucleo dell’istanza deve essere una prospettazione storica, non una formula di stile. Il difensore deve spiegare quale programma unitario sarebbe stato concepito prima della commissione dei reati e in che modo ciascun episodio ne costituirebbe attuazione.
La prospettazione può essere formulata attraverso gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità temporale e spaziale, identità o convergenza delle causali, analogia delle modalità esecutive, medesimo contesto organizzativo, sistematicità e abitudini di vita programmate.
Gli indicatori non vanno presentati come una lista astratta. Per ciascuno è necessario collegare il dato al singolo titolo: ad esempio, non soltanto “reati commessi nello stesso territorio”, ma quali luoghi, quale arco temporale, quale relazione tra quei luoghi e il programma criminoso; non soltanto “modalità analoghe”, ma quali modalità ricorrenti e quale loro significato rispetto alla preventiva organizzazione.
3.3. Distinguere la programmazione unitaria dalla mera abitualità
Il difensore deve anticipare l’obiezione più frequente: l’omogeneità dei reati e la loro ripetizione possono indicare tanto un progetto unitario quanto una generica inclinazione a commettere illeciti.
La richiesta deve quindi chiarire perché i reati successivi fossero già rappresentati, almeno nelle linee essenziali, al momento della prima deliberazione. È utile valorizzare, quando risultino dagli atti, l’esistenza di un’organizzazione, la disponibilità di strumenti o ruoli predeterminati, la comune finalità economica, l’operatività di un gruppo, la ripetizione di un modello esecutivo e la ravvicinata successione degli episodi.
Al contrario, la mera identità del titolo di reato, la sola contiguità cronologica o il semplice riferimento a una comune finalità di profitto possono non bastare. La Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 26438 del 2025 ha sottolineato che gli indici devono essere valutati nel loro insieme e che un reato successivo, se frutto di una determinazione estemporanea, non diventa esecutivo del medesimo disegno per il solo fatto di essere omogeneo agli altri.
3.4. Allegare gli elementi nuovi nelle istanze successive
Quando una precedente istanza sia stata rigettata, la nuova richiesta deve dedicare una sezione autonoma alla novità. Occorre indicare:
- quale fosse il contenuto della precedente istanza;quali elementi siano stati esaminati dal giudice;
- quali documenti, fatti o questioni vengano introdotti per la prima volta;
- perché tali elementi siano rilevanti per il giudizio sull’unicità del disegno criminoso;
- in che modo la nuova allegazione superi la motivazione del precedente rigetto.
La mera ripresentazione delle medesime argomentazioni, con una diversa veste grafica o una diversa conclusione, espone alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 666, secondo comma, c.p.p.
Per contro, secondo la sentenza n. 32860 del 2025, atti già esistenti ma mai esaminati nella precedente decisione possono costituire elementi nuovi rispetto allo stato degli atti allora valutato.
4. La struttura consigliabile dell’istanza
Una richiesta orientata all’accoglimento può essere organizzata in modo lineare.
Premessa processuale. Devono essere indicati il giudice competente, il richiedente, il difensore, i titoli irrevocabili e la base normativa della domanda.
Ricostruzione dei fatti.
Per ogni titolo va esposto il fatto nella sua dimensione storica essenziale, con una tabella comparativa o una sequenza cronologica quando il numero delle sentenze lo renda utile.
Illustrazione del programma unitario. È la parte centrale: deve individuare il momento e il contesto della deliberazione, descrivere gli elementi comuni e spiegare il ruolo di ciascun episodio nella realizzazione del progetto.
Indicazione e lettura dei documenti. Ogni allegato deve essere numerato e richiamato nel testo, con l’indicazione del fatto che dimostra. Se si chiedono acquisizioni, la richiesta deve specificare il procedimento, l’autorità presso cui gli atti si trovano e la loro pertinenza.
Eventuale novità. In caso di reiterazione, deve essere esplicitato il mutamento dello stato degli atti e il motivo per cui non ricorre la mera riproposizione.
Richieste finali. Occorre chiedere il riconoscimento della continuazione tra i titoli specificamente indicati, la rideterminazione della pena secondo l’art. 671 c.p.p. e ogni conseguente provvedimento. È prudente formulare la domanda in modo coerente con i dati disponibili, senza trasformare la richiesta di continuazione in una contestazione della responsabilità definitivamente accertata.
5. Il rapporto tra allegazione difensiva e poteri del giudice
L’art. 666, quinto co., c.p.p. attribuisce al giudice il potere di chiedere documenti e informazioni e di assumere prove nel contraddittorio. L’art. 671 c.p.p. va letto in questa cornice: il difensore deve fornire una base concreta e intelligibile, ma il giudice non può arrestarsi alle sole sentenze quando esse siano insufficienti, né dichiarare irrilevanti in radice atti pertinenti soltanto perché non furono valutati nel giudizio di cognizione.
Questo non significa che la difesa possa depositare un’istanza esplorativa, rimettendo integralmente al giudice la costruzione della domanda. L’onere pratico del difensore consiste nel delimitare il thema decidendum, indicare i reati, proporre il collegamento e mettere a disposizione gli elementi che consentano una verifica effettiva. Il corrispondente compito del giudice è esaminare le allegazioni, acquisire ciò che occorre e motivare specificamente sia l’accoglimento sia il rigetto.
Quando la motivazione delle sentenze è particolarmente sintetica, come può accadere nelle decisioni di applicazione della pena, il difensore dovrebbe valorizzare gli atti degli altri procedimenti e chiedere espressamente l’acquisizione dei fascicoli pertinenti. La sentenza n. 32860 del 2025 esclude che la motivazione scarna del patteggiamento riduca i poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione.
6. Gli errori da evitare
I principali fattori di debolezza sono la genericità dell’indicazione dei titoli, l’equazione tra omogeneità e continuazione, l’assenza di una cronologia, il richiamo a documenti non prodotti o non localizzati, la mancata spiegazione della novità rispetto a un precedente rigetto e la confusione tra un programma criminoso unitario e una stabile scelta di vita orientata al crimine.
La valutazione è globale e deve riguardare la preesistenza della deliberazione, non soltanto la somiglianza esterna degli episodi.
La Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46633 del 2024 ha chiarito che il diniego è legittimo quando il giudice consideri gli indicatori rilevanti ed esponga in modo adeguato e non illogico le ragioni per cui essi non dimostrino un disegno unitario.
7. Conclusione
La sentenza n. 32860 del 2025 non riduce l’istanza di continuazione a una formalità, ma ne definisce correttamente la dinamica: la difesa deve allegare in modo preciso e selettivo, mentre il giudice deve svolgere un esame effettivo degli elementi rilevanti, anche acquisendo documenti ulteriori nel rispetto del contraddittorio.
Per il difensore, l’obiettivo non è dimostrare direttamente e in via definitiva l’esistenza del disegno criminoso, onere che non gli compete in questi termini, ma costruire una prospettazione verificabile: titoli individuati, fatti comparati, indici concretamente riferiti ai singoli episodi, documenti pertinenti, novità chiaramente evidenziate e richiesta di acquisizione degli atti necessari. È questa la combinazione che consente al giudice di esercitare i propri poteri cognitivi e che rende la domanda realmente idonea a un esame di merito.