La causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. si applica anche al delitto di tentata estorsione?

La Corte Costituzionale è stata investita da due ordinanze di rimessione (GIP Tribunale di Pavia e Tribunale di Cassino) relative all’applicazione dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c. p.., che esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di estorsione.

In entrambi i procedimenti penali l’accusa aveva contestato all’imputato il 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, per un episodio ritenuto dal giudicante di particolare tenuità che, tuttavia, non poteva beneficiare dell’applicazione dell’esimente, in ragione del divieto espresso sopracitato.


La Corte Costituzionale, investita delle questione di legittimità costituzionale, ha accolto la censura per violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale operando una comparazione con il reato di rapina, per il quale la preclusione è prevista soltanto per l’ipotesi ex art. 628 co. 3 c.p. e non per l’ipotesi di rapina semplice.

La pronuncia ha evidenziato che le fattispecie penali sono accomunate da:

Identici beni giuridici tutelati: patrimonio e libertà di autodeterminazione;-Identica pena edittale: reclusione da 5 a 10 anni;
-Medesime circostanze aggravanti speciali;
-Stessa disciplina processuale (arresto facoltativo in flagranza);
-Medesima disciplina sui benefici penitenziari per le forme aggravate;
-Per entrambi è stata introdotta l’attenuante del fatto di lieve entità;

La Corte, con la sentenza n. 44/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c. p., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, c. p., in quanto tra i due reati (rapina ed estorsione) esiste un’evidente omogeneità sotto il profilo dell’offensività.

L’esclusione dell’aggravante ex art 628 co. 3 c.p. consente di applicare la pena sostitutiva della detenzione domiciliare?

La decisione della Suprema Corte di Cassazione ha vagliato il riconoscimento della pena sostitutiva della detenzione domiciliare nei confronti di un imputato condannato per il reato di rapina.

𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨: Un uomo veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per aver commesso una rapina aggravata ex art. 628 co. 3 n. 3 bis c.p.; con la pronuncia il giudice concedeva la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare.

𝐈𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞: contro la decisione veniva proposto ricorso per Cassazione; il Procuratore Generale sosteneva, con i motivi, la ricorrenza di una manifesta violazione di legge in quanto l’art. 59 della L. n. 689/1981 non consente di operare la sostituzione della pena detentiva allorquando ricorra uno dei reati ostativi elencati dall’art. 4 bis della L. n. 354/1975.

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𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞: La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, nel caso vagliato, non sussiste una violazione dell’art. 59 della L. n. 689/1981, in quanto il Giudice di primo Grado, in motivazione, ha escluso la citata aggravante, non soltanto ai fini sanzionatori, ma in fatto.

Invero, il Tribunale ha espressamente riconosciuto che il delitto non è stato commesso in un luogo di privata dimora e, pertanto, è stata corretta la determinazione in ordine all’accoglimento della richiesta di sostituzione.

La Corte ha evidenziato che non è sufficiente la mera contestazione dell’aggravante per escludere i benefici di cui sopra se, poi, il giudice ritiene la predetta circostanza non configurabile.

Se, invece, il giudice avesse escluso la ricorrenza dell’aggravante speciale sulla base di un giudizio di bilanciamento delle circostanze, l’imputato non avrebbe potuto richiedere la pena sostitutiva.