La Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2025 del 27 Novembre ha dichiarato incostituzionale l’art. 131 bis c.p. nella parte in cui esclude l’applicabilità della causa di non punibilità con riguardo ai reati previsti dall’art. 336 e 337 c.p.
La Corte ha osservato, in via preliminare, che la causa di non punibilità è applicabile al reato previsto dall’art. 338 c.p., che punisce la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, prevedendo la pena della reclusione da uno a sette anni.
Il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 338 c.p. è più severo rispetto a quello previsto dagli artt. 336 e 337 c.p. , in quanto tutela l’autorità pubblica costituta in collegio.

La Corte ha evidenziato che l’esclusione della causa di non punibilità per i reati meno gravi (artt. 336 e 337 c.p.) viola apertamente l’art. 3 della Costituzione, apparendo irragionevole consentire al Giudice la facoltà di riconoscere l’art. 131 bis nei riguardi di un fatto oggettivamente più grave, per il quale è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.
Pertanto, a fronte di una probabile condanna per i reati ex art. 336 o 337 c.p., i difensori degli imputati potranno richiedere l’applicazione della causa di non punibilità a condizione che l’offesa sia di particolare tenuità e la condotta non sia abituale.

