Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora il tema del consenso del minore, che ha compiuto quattordici anni, con riguardo alla fattispecie ex art. 600 co. 1 ter c.p..
Il primo comma prevede due condotte autonome:
– la prima sanziona la produzione di materiale pornografico o la realizzazione di esibizioni o spettacoli utilizzando minori di anni diciotto;
– la seconda sanziona il reclutamento o l’induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero chi dai suddetti spettacoli trae profitto;
La vicenda decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6253/2026 affronta il tema della rilevanza del consenso nell’ambito della produzione di materiale pedo-pornografico.
L’imputato, accusato del reato ex art. 600 ter co. 1 c.p. veniva assolto dalla Corte di Appello in quanto quest’ultima riteneva, in senso antitetico rispetto alla decisione del Giudice di Primo Grado, che la video-ripresa era stata effettuata a fronte di unconsenso libero e consapevole prestato dalla minore, che aveva compiuto quattordici anni.

Il Procuratore Generale, non condividendo la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando:
– l’assenza di un consenso libero della minore a causa della situazione di disagio in cui si trovava e della differenza di età con l’autore della condotta illecita;
– l’omessa valutazione di credibilità soggettiva e oggettiva della vittima;
La Corte ha rigettato il ricorso confermando la pronuncia di assoluzione, in quanto dall’esito dell’istruttoria dibattimentale non era emersa alcuna forma di utilizzo (sfruttamento, manipolazione e strumentalizzazione) della minore, che aveva manifestato un consenso libero alla video-ripresa in una relazione sentimentale paritaria.