La questione è stata vagliata, di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione a seguito della proposizione di ricorso, da parte di un imputato, a cui la Corte di Appello aveva negato la concessione della pena sostitutiva.
Il diniego è ancorato alla commissione del reato di evasione durante il periodo di sottoposizione ad una precedente misura alternativa concessa dal Tribuna di Sorveglianza e, poi, revocata in ragione della condotta illecita esposta.
Il ricorrente ha censurato la decisione rilevando che la Corte di Appello avrebbe equiparato e assimilato 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁. 𝟱𝟵, 𝗰𝗼. 𝟭, 𝗹𝗲𝘁𝘁. 𝗮), 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟. 𝟲𝟴𝟵/𝟭𝟵𝟴𝟭, secondo cui la pena sostitutiva non può essere applicata nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive medesime, al caso i cui la violazione si riferisce ad una pena alternativa.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 10791/2026, ha accolto il ricorso rilevando che il legislatore non ha previsto alcuna preclusione nel caso di revoca di una misura alternativa per violazione delle relative prescrizioni in rapporto all’applicabilità delle pene sostitutive, essendo il riferimento dell’art. 59 lett. a) L. n.689/1981 relativo solo alla revoca delle pene sostitutive di cui all’art. 66 stessa legge e non anche alla revoca delle misure della detenzione domiciliare o della semilibertà previste rispettivamente dagli artt. 47-ter, co. 7, e 51 dell’ord. penitenziario.
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