Reato di diffamazione e esimente della provocazione ex art. 599 co. 2 c.p.

La vicenda giudiziaria scelta per la rubrica “Dialoghi Penali” consente di esplorare il rapporto tra il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. e la causa di non punibilità della provocazione ex art. 599 co. 2 c.p.

Il caso origina dall’offesa rivolta da un’attivista per i diritti umani ad un veterinario.

L’attivista offendeva quest’ultimo scrivendo su suo profilo facebook: “GENTE!!!!!! VI PRESENTO LA MERDA DI VETERINARIO N. 1 IN ITALIA“.

Tratta a giudizio per il reato di diffamazione aggravata veniva condannata in primo grado, con pronuncia confermata in appello.

Per il tramite del proprio difensore, contro la statuizione di condanna, proponeva ricorso per Cassazione, sollevando due motivi di censura:

  • Inosservanza o erronea applicazione del reato ex art. 595 c.p. in quanto l’offesa formulata sul profilo personale della persona offesa poteva essere percepita direttamente da quest’ultima con integrazione del reato di ingiuria, ormai abrogato.
  • Omesso riconoscimento della causa di non punibilità/esimente della provocazione ex art. 599 co. 2 c.p.

La Corte disattendeva il primo motivo di ricorso evidenziando che la pubblicazione di un post offensivo su un profilo facebook può essere percepita da una pluralità di destinatari e, pertanto, la condotta non può che integrare il reato di diffamazione.

Peraltro, nel caso in esame la persona offesa aveva scoperto l’offesa da un amico che l’aveva rinvenuta sul profilo personale del primo.

Diversamente, ove l’offesa fosse stata arrecata in una chat privata il destinatario avrebbe avuto diretta percezione della stessa con conseguente integrazione del reato di ingiuria, ormai depenalizzato.

La Corte, invece, ha accolto il secondo motivo di impugnazione, ritenendo configurabile l’esimente della provocazione ex art. 599 co. 2 c.p., che presuppone il fatto ingiusto altrui e il correlato stato d’ira ad esso ricollegabile.

Dall’istruttoria è emerso che l’attivista per i diritti degli animali aveva seguito attentamente la vicenda dei cani di razza beagle sui quali veniva eseguita una sperimentazione che, poi, aveva portato alla condanna in sede penale del veterinario, con sentenza passata in cosa giudicata.

Di recente, l’attivista aveva appreso della sospensione e non della radiazione del veterinario, decidendo di pubblicare il post offensivo.

Nella sostanza non condividendo il provvedimento disciplinare che riteneva non adeguato alla condotta suesposta, rivivendo il sentimento di rabbia ricollegabile alla vicenda pregressa lo aveva apertamente denigrato.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20392/2025, ha accolto il ricorso per Cassazione, limitatamente al secondo punto, ritenendo riconoscibile l’esimente della provocazione ex art. 599 c.p. in ragione della sussistenza di un fatto ingiusto altrui, conclamato da una sentenza di condanna passata in cosa giudicata, nonché lo stato d’ira ingenerato nell’imputata dalla mancata radiazione del veterinario.

Accusare un uomo di percepire canoni di locazione in nero integra il reato di diffamazione?

L’accusa rivolta ad un umo di percepire canoni di locazione in nero integra il reato di diffamazione?

La vicenda giudiziaria origina dall’invio di una missiva all’amministratore di condominio con cui si denunciava che la società proprietaria di uno degli immobili aveva percepito differenti canoni di locazione in nero.

Il conduttore, autore della comunicazione, veniva tratto a giudizio e condannato con sentenza, confermata in appello, per il reato di diffamazione ex art. 595 c.p..

L’imputato, non condividendo le motivazione del giudice di Appello, adiva la Suprema Corte di Cassazione sollevando plurimi motivi di censura:

1) intempestività della denuncia/querela;

2) assenza della comunicazione a più destinatari;

3) carenza di prova circa l’elemento soggettivo del reato.

La Suprema Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso evidenziando che la sussistenza di rapporti conflittuali tra le parti che, peraltro, ha dato luogo ad un giudizio civile, comprova che l’imputato intendesse soltanto denunciare un comportamento delle persone offese apertamente lesivo di disposizioni civili e tributarie.

La condotta, pertanto, non era sorretta dall’intenzione di offendere la reputazione di queste ultime.

Sul punto, di recente, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.  22335/2025.

La risposta è, quindi, negativa.