La questione è stata affrontata nell’ambito di una complessa vicenda giudiziaria che ha visto imputato un uomo, condannato per i reati ex art. 572 e 646 c.p., con pronuncia confermata in appello e impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Nel ricorso, la difesa ha evidenziato che la causa di non punibilità può applicarsi nei confronti del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile, tra persone dello stesso sesso, ma non nei confronti dell’ex convivente, con evidente pregiudizio delle coppie che abbiano scelto una relazione di fatto.
La mancata estensione dell’applicabilità della causa di non punibilità appare in contrasto all’interpretazione della nozione moderna di famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la Corte costituzionale, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57, ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, cod. pen., censurato con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della menzionata novella del 2017, ha sancito che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente.
Ancora una volta si è sottolineata la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, valorizzando il carattere di tendenziale stabilità della relazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9423/2026, ha rigettato il ricorso evidenziando che la disposizione ex art. 649 c.p. ha natura derogatoria rispetto ai principi generali in tema di punibilità e, in quanto tale, non può applicarsi in via analogica a casi non espressamente previsti.

