La causa di non punibilità ex art. 649 c.p. può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso in danno dell’ex convivente?

La questione è stata affrontata nell’ambito di una complessa vicenda giudiziaria che ha visto imputato un uomo, condannato per i reati ex art. 572 e 646 c.p., con pronuncia confermata in appello e impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nel ricorso, la difesa ha evidenziato che la causa di non punibilità può applicarsi nei confronti del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile, tra persone dello stesso sesso, ma non nei confronti dell’ex convivente, con evidente pregiudizio delle coppie che abbiano scelto una relazione di fatto.

La mancata estensione dell’applicabilità della causa di non punibilità appare in contrasto all’interpretazione della nozione moderna di famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la Corte costituzionale, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57, ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, cod. pen., censurato con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della menzionata novella del 2017, ha sancito che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente.

Ancora una volta si è sottolineata la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, valorizzando il carattere di tendenziale stabilità della relazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9423/2026, ha rigettato il ricorso evidenziando che la disposizione ex art. 649 c.p. ha natura derogatoria rispetto ai principi generali in tema di punibilità e, in quanto tale, non può applicarsi in via analogica a casi non espressamente previsti.

Il rapporto tra il reato ex art. 2 del D. Lgs. 74/2000 e la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

Il tema scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora la relazione tra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 del D. Lgs n. 74/2000 e la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p, richiamata dall’art. 13 ter del citato Decreto.

Occorre rilevare che l’articolo 2 prevede due fattispecie autonome, la prima prevista al co. 1, mentre la seconda al co. 2 bis.

L’ipotesi più grave sanziona con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi; Il co. 2 bis prevede, invece, che se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L’applicabilità della causa di non punibilità riguarda soltanto la fattispecie disciplinata al co. 2 bis, dal momento che la pena nel minimo è di anni uno e mesi sei e, quindi, rispetta il limite fissato dall’art. 131 bis c.p.

Ferma la verifica degli indici previsti dalla disposizione citata (occasionalità della condotta, esiguità del danno e condotta susseguente al reato), occorre rilevare che l’art. 13 co. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 ne ha introdotti di ulteriori:

a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;

b) l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;

c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;

d) la situazione di crisi ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il giudice dovrà, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, accertare la ricorrenza di uno o più dei predetti.

Giova rilevare, peraltro, con riferimento al requisito della non abitualità del comportamento, che l’utilizzo di una pluralità di fatture nell’ambito di un’unica dichiarazione relativa ad uno specifico periodo d’imposta integra un solo reato e non tanti reati quanti sono i documenti utilizzati. Conseguentemente, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole oltre quello in esame, e non può ritenersi integrato dalla mera pluralità di fatture utilizzate in un’unica dichiarazione fraudolenta.

Infine, di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’integrale o parziale adempimento del debito tributario attraverso piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a provvedimenti di rottamazione delle cartelle esattoriali rappresenta uno degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della causa di proscioglimento, evidenziando al contempo che la disposizione dell’art. 13, comma 3-ter, introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024, ha natura sostanziale e, pertanto, ha efficacia retroattiva (Cass. Pen. n. 7027/2025).

Indebito utilizzo della carta di credito e causa di non punibilità ex art. 649 c.p.

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” affronta il rapporto tra il reato ex art. 493 ter c.p. e la causa di non punibilità ex art. 649 c.p., vagliato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7651/2025.

La disposizione ex art. 493 ter c.p. , collocata nel titolo dedicato ai delitti contro la fede pubblica, sanziona l’utilizzo indebito da parte di chi non è titolare di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi documento analogo, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Sono punite anche le condotte di falsificazione, alterazione, cessione e acquisto di strumenti o documenti suddetti, commesse con analoghe finalità.

La fattispecie penale intende salvaguardare sia il patrimonio del titolare della carta di credito o di pagamento sia la corretta circolazione del credito.

Il protagonista della vicenda giudiziaria approdata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione è un ragazzo accusato di aver utilizzato, senza il necessario consenso, la carta di credito del padre, per effettuare un acquisto di soli trenta euro.

L’imputato, condannato in primo grado con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Bologna, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione sollevando tre motivi di censura:

  • Violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 649 c.p;
  • Violazione di legge per la mancata applicazione della scriminante ex art. 50 c.p;
  • Violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.;

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La decisione contiene una puntuale e precisa analisi delle ragioni del diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 649 c.p., che può essere applicata, a talune condizioni, esclusivamente nei confronti degli autori dei reati che offendono il patrimonio, disciplinati all’interno del titolo XIII.

La delimitazione è già di per sé sufficiente ad escludere l’applicabilità della causa di non punibilità al reato previsto dall’art. 493 ter c.p. che, come esposto, è collocato in un titolo diverso ed è preposto anche alla tutela della corretta circolazione del credito.

La natura plurioffensiva del reato preclude anche la possibilità di riconoscere la scriminante del consenso ex art. 50 c.p. in quanto, pur volendo ritenere sussistente il consenso, quest’ultimo non può elidere la lesione del bene giuridico collettivo tutelato dalla disposizione.