Un ente ecclesiastico ospedaliero era stato ritenuto responsabile dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestato per aver ottenuto dalla Regione rimborsi relativi all’acquisto di derrate alimentari in quantità eccedente rispetto al fabbisogno degli assistiti della struttura.
La Corte d’Appello aveva motivato l’interesse dell’ente con la volontà di evitare conflitti con gli ospiti, facendo gravare sulla collettività le conseguenze di scelte gestionali antieconomiche.
La pronuncia veniva impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che ha disposto, in accoglimento della censura afferente il tema dell’interesse/vantaggio ex art. 5 L. n. 231/2001, l’annullamento con rinvio.

Di seguito i punti rilevanti della decisione, Cass. Pen. n. 5923/2026, in commento:
- Alternatività e concorrenza dei criteri: i criteri di imputazione oggettiva di cui all’art. 5 d.lgs. 231/2001, rappresentati dall’interesse o dal vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro. Il giudice deve declinare in termini specifici l’interesse o il vantaggio concretamente perseguito o attinto dall’ente in diretto rapporto con il reato presupposto;
- Divieto di valorizzazione di dati metagiuridici: non è sufficiente la valorizzazione di dati metagiuridici di natura sociologica. La motivazione non può risolversi in valutazioni generiche (come nel caso di specie: evitare conflitti con gli ospiti, mantenere un clima sereno), ma deve individuare uno specifico interesse o vantaggio giuridicamente apprezzabile;
- Applicabilità agli enti ecclesiastici: la sentenza conferma implicitamente l’applicabilità del d.lgs. 231/2001 anche agli enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica e di organizzazione, purché sussistano i presupposti di legge;
- Standard probatorio rigoroso: l’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente, anche in caso di prescrizione del reato presupposto, richiede la verifica dei presupposti dell’illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen., in forza delle clausole estensive contenute negli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001;
- Profitto confiscabile: il profitto del reato oggetto della confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 è identificabile con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall’illecito. Sussiste un imprescindibile rapporto di derivazione causale tra il profitto confiscabile e il reato presupposto.