𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨: un uomo veniva condannato per il reato di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000, senza il riconoscimento dell’attenuante ex art. 13 bis del citato decreto legislativo nonostante il pagamento del debito tributario prima del dibattimento.
𝐋𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐬𝐚: Contro la sentenza di condanna, confermata in appello, l’imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione ritenendo la predetta decisione viziata per l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 13 bis del citato decreto legislativo.
𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞: La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando che anche l’emissione di fatture per operazioni inesistenti genera l’obbligo di integrale pagamento del debito tributario a cui si ricollegano tre effetti favorevoli:
– possibilità di accedere al rito alternativo ex art. 444 c.p.p.;
– riconoscimento dell’attenuante ex art. 13 bis del D. Lgs n. 74/2000;
– esclusione delle esigenze cautelari alla base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La decisione, peraltro, evidenzia che per il reato di fatture per operazioni inesistenti il pagamento integrale del debito tributario non consente di beneficiare della causa di non punibilità ex art. 13 bis del citato decreto in quando la 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐢 𝐥’𝐞𝐯𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞, 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐬𝐢 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐮𝐧 𝐢𝐥𝐥𝐞𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐯𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐮𝐢. 𝐈𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚, 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐯𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐢.