Un investigatore privato può acquisire notizie da persone informate sui fatti?
L’art. 391 bis co. 1 c.p.p. prevede espressamente che il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti possono acquisire notizie attraverso un colloquio non documentato.
Il secondo co. dell’art. 391 bis c.p.p. prevede che il difensore e il sostituto possano anche chiedere alle persone informate una dichiarazione scritta o di documentarle.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8019/2026, ha dichiarato 𝗶𝗻𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 le dichiarazioni documentate da un investigatore privato autorizzato, in quanto raccolte in violazione dell’art. 391 bis co. 2 c.p.p.
La pronuncia ha evidenziato che tale facoltà appartiene solo al difensore e al sostituto.
Quindi, l’investigatore privato autorizzato può raccogliere informazioni utili alle indagini attraverso un colloquio non documentato, diversamente, l’altra parte potrà eccepire l’inutilizzabilità della prova, secondo quanto previsto dal co. 6 dell’art. 391 ter c.p.p.