Campi da padel: SCIA o permesso a costruire?

Questa sera la tematica esaminata all’interno della rubrica “Dialoghi penali” è di stretta attualità, in quanto affronta l’annosa questione della necessità o meno del rilascio del permesso a costruire nel caso di realizzazione di campi da padel in riconversione di campi da tennis preesistenti su un terreno con destinazione d’uso “verde agricolo”.

La vicenda origina dalla pronuncia di rigetto del Tribunale di Palermo di un’istanza di dissequestro avanzata dall’indagato, accusato del reato ex art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, avverso il decreto di sequestro preventivo di due campi di padel.

L’ordinanza di rigetto, nella sostanza, ha affermato che la S.C.I.A. rilasciata all’indagato non fosse titolo edilizio legittimante la realizzazione dell’intervento di riconversione, essendo necessario di contro il rilascio di un permesso a costruire.

Contro la decisione, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che l’intervento di riconversione in esame rientrasse tra quelli di edilizia “semplice” o “leggera” per i quali è richiesta la presentazione di una SCIA.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11999/2024 ha preliminarmente osservato che, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lettera d), del T.U. dell’edilizia, si configurano come interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi per mezzo di un insieme di opere che possono portare ad un organismo diverso (tutto o in parte) da quello precedente.

All’interno della macrocategoria occorre distinguere gli interventi di ristrutturazione che sono subordinati al rilascio di permesso a costruire che, secondo quanto riportato all’art. 10 co 1 lett. c), sono quelli che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, mentre gli altri sono considerati di edilizia “semplice” o “leggera” e richiedono la presentazione di una S.C.I.A.

Passando all’esame dell’intervento di riconversione dei campi da tennis in capi da padel, la Corte ha osservato che la realizzazione di quest’ultimo costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l’installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli ” interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, lett. e), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Deve rilevarsi che i campi di padel si differenziano dai campi da tennis e da calcio in quanto, mentre in questi ultimi occorre “un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, per la realizzazione dei campi di padel è necessaria la realizzazione di un massetto di cemento ove allocare il tappeto in fibra sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato”.

Pertanto, la realizzazione di un campo di padel, così come la conversione di un campo da tennis in un campo da padel, costituisce una “nuova costruzione“, per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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