La realizzazione di tramezzature non autorizzate integra il reato ex art. 44 del D.P.R. 380/2001?

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 14964/2023 muove dalla contestazione del reato ex art. 44 co. 1 lett. b) del D.P.R. n. 308/2001, elevata nei confronti di una cittadina extracomunitaria per aver realizzato una tramezzatura non autorizzata all’interno dell’immobile di proprietà, con l’obiettivo di ricavarne più stanze.

Il tramezzo è un’infrastruttura edilizia costituita da una parete verticale che ha la funzione di suddividere in vani gli spazi interni delimitati dai muri perimetrali di un edificio.

Il giudice di Prime Cure emetteva sentenza di condanna per il reato edilizio di nei confronti dell’imputata, rilevando che la realizzazione di una tramezzatura richiede il previo rilascio di un provvedimento autorizzativo (permesso a costruire), mai ottenuto dal reo.

L’imputata non condividendo le motivazioni della sentenza di condanna adiva la Suprema Corte di Cassazione.

Con i motivi di ricorso evidenziava che, a seguito seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 133 del 2014, art. 17 co. 1 lett. b), n. 1 e 2, conv. in L. n. 164 del 2014, deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d’uso, non è più necessario il rilascio di permesso a costruire.

Pertanto, il frazionamento dell’unità immobiliare deve ritenersi un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b), soggetto unicamente alla S.C.I.A..

In assenza di quest’ultima, dunque, non possono applicarsi le sanzioni penali di cui all’art. 44, stante il disposto di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 37, ult. comma, e 44, co. 2-bis, che presuppongono un mutamento della volumetria complessiva, ovvero una modifica della destinazione d’uso, anche soltanto mediante opere interne.

In ragione di quanto esposto, la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 14964/2023 ha accolto il ricorso dell’imputata emettendo una sentenza assolutoria, in quanto il frazionamento operato mediante il tramezzo è inquadrabile all’interno degli interventi di manutenzione straordinaria che non richiedono più il rilascio di permesso a costruire.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

Lascia un commento