La Corte Costituzione con la pronuncia n. 201/2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Cost., dell’art. 69 co. 4 c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione ex art. 74 co. 7 del D.P.R. n. 309/2009 sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata ex art. 99 co. 4 c.p.
Occorre premettere che le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti sono elementi accidentali del reato, che non influiscono sull’esistenza dello stesso, già perfetto in tutti i suoi elementi strutturali, incidendo, invece, sulla pena principale dal punto di vista quantitativo o qualitativo.
Le circostanze, nella sostanza, hanno la funzione di consentire la modulazione del trattamento sanzionatorio in proporzione al fatto concretamente commesso.
La questione di illegittimità costituzionale con riferimento al divieto di prevalenza previsto dall’art. 69 co. 4 c.p. è stata sollevata dal G.U.P. del Tribunale Ordinario di Napoli chiamato a pronunciarsi, in sede di giudizio abbreviato, sulla responsabilità di E. D’A., G. G., C. N. ed E. T., imputati, unitamente ad altri soggetti, già giudicati separatamente, del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74, commi 1 e 2, t.u. Stup.
Giova rilevare che G. G., C. N. ed E. T., dopo la commissione dei reati suindicati, sono divenuti collaboratori di giustizia, rilasciando dichiarazioni etero e autoaccusatorie, di decisiva importanza per lo sviluppo delle indagini.
Secondo il G.U.P. sarebbe applicabile agli imputati, per la condotta tenuta successivamente alla commissione dei reati, la circostanza attenuante della collaborazione ex art. 74 co. 7 del T.U. Stup. secondo la quale “Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti“.
La circostanza suindicata deve essere dichiarata equivalente alle contestate aggravanti di cui agli artt. 74, co. 3, t.u. Stup.. 61, numero 9), e 99, quarto co., cod. pen. in virtù di quanto previsto dall’art. 69 co. 4 c.p., che esclude la prevalenza della prima sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Tuttavia, per il remittente l’attenuante di cui all’art. 74, co. 7, T.U. Stup dovrebbe essere considerata prevalente sulle aggravanti contestate, nonché sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto co. cod. pen. sia per valorizzare i contributi dichiarativi degli imputati, sia per evitare un trattamento sanzionatorio non congruo.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con precedenti pronunce, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto co. cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza, sulla recidiva reiterata, di una pluralità di circostanze attenuanti, “connesse a ipotesi delittuose di lieve entità o comunque di minor rimproverabilita’ sotto il profilo dell’elemento soggettivo, in relazione alle quali il divieto di prevalenza si tradurrebbe nell’imposizione di una pena sproporzionata al recidivo reiterato”.
In ragione di quanto esposto, il remittente chiedeva alla Corte Costituzionale di vagliare la legittimità del divieto di prevalenza nel giudizio di bilanciamento tra l’attenuante della collaborazione e l’aggravante della recidiva reiterata.
La Corte Costituzionale, come anticipato, con la sentenza n. 2021/2023 ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 c.p. per violazione dell’art. dell’art. 3 della Cost. per le ragioni che seguono.
Il riconoscimento della prevalenza dell’attenuante della collaborazione ex art. 74 co. 7 del T.U. Stup. sull’aggravante ex art. 99 co. 4 c.p., assicurando un trattamento di pena più mite, favorisce la dissociazione.
E’ evidente che il correo, ingolosito dalla comminazione di una pena più vantaggiosa, ha un interesse concreto a contrastare il fenomeno criminale del narcotraffico a cui ha aderito.
Peraltro, è indubbio che il contributo dei collaboratori di giustizia intranei ai sodalizi criminosi sia decisivo nello smantellamento di organizzazioni criminali.
Pertanto, il divieto di prevalenza ex art. 69 co. 4 c.p. è irragionevole in quanto pregiudica le finalità sottese al riconoscimento dell’attenuante della collaborazione.