La vicenda di cui oggi voglio raccontarvi si inserisce nell’ambito di una problematica sociale di cui si parla da tanto, ma che rimane ancora irrisolta.
In Italia, secondo un recente studio, sono circa trentamila gli immobili privati e pubblici occupati.
L’ art. 633 c.p. sanziona l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.
Il reato richiede la proposizione di querela da parte della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall’art. 639 bis co. 1 c.p. o la circostanza aggravante di cui all’art. 61 co. 7 c.p.
Il reato è aggravato e non richiede la proposizione di querela nell’ipotesi di occupazione di immobile pubblico.
Sotto il profilo oggettivo, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che l’agente si introduca nell’abitazione o nel terreno altrui con l’uso della forza o in modo clandestino e vi permanga per un apprezzabile lasso di tempo.
L’autore deve agire con l’intenzione di occupare o al fine di conseguire un ingiusto profitto.
Laddove l’invasione sia commessa per tutelare se stessi o terzi da un pericolo attuale di grave danno alla persona può ricorrere, a talune condizioni, la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.
Protagonista della vicenda è una donna che, senza attendere il completamento della procedura di assegnazione di un immobile IACP, lo occupava.
Rinviata a giudizio per il reato p. e p. dagli artt. 633 e 639 bis c.p. , veniva prosciolta in quanto il giudice riteneva integrata soltanto la violazione di carattere amministrativo prevista dall’art. 26 co. 4 della L. n. 575 del 1977.
Il Procuratore Generale non condividendo la pronuncia assolutoria adiva la Suprema Corte di Cassazione.
Il Supremo Consesso con la pronuncia n. 35885/2023 annullava la sentenza gravata, evidenziando che la violazione amministrativa si aggiunge alla contestazione penale, che risulta integrata in ragione dell’occupazione arbitraria commessa prima del completamento della procedura di assegnazione dell’alloggio.