Il protagonista della vicenda giudiziaria che sto per raccontarvi è il legale rappresentante di una SRL unipersonale chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria del reato di falso ideologico ex art. 483 c.p. per aver attestato falsamente all’interno del CUD di aver corrisposto al dipendente il TFR.
In primo grado l’imputato veniva assolto dal reato di falso ideologico in quanto alla certificazione unica non veniva attribuita la qualità di atto pubblico.
La sentenza veniva ribaltata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 36773/2023, ha ritenuto che “la falsa attestazione contenuta nel CUD incide direttamente sul conseguente atto dell’amministrazione finanziaria (connesso alla determinazione delle imposte), sebbene formato per uno scopo diverso da quello di conferire pubblica fede alle attestazioni del privato.
Nello specifico, è stato osservato che il CUD è un documento fiscale che attesta i redditi percepiti nell’anno precedente; viene rilasciato dall’INPS o dal datore di lavoro o dal committente entro il 16 marzo di ogni anno e viene poi trasfuso nella relativa dichiarazione dei redditi.
La certificazione unica in sé non è atto pubblico.
La giurisprudenza peraltro ha già avuto modo di precisare come la disciplina in materia (art. 4 D.P.R. n. 322 del 1998) non conferisce alcun profilo pubblicistico all’attività del sostituto di imposta, che opera la ritenuta e rilascia la certificazione unica.
Tant’è che la relativa controversia, in ordine alla legittimità di una ritenuta fiscale di acconto, anche se è devoluta alle commissioni tributarie (dovendo essere decisa con efficacia di giudicato e nel contraddittorio con l’amministrazione finanziaria) rimane comunque una controversia tra privati.
Ne discende che quanto riportato nel CUD produce effetti sulla conseguente tassazione applicata al contribuente e, quindi, sul contenuto di un atto che, seppur redatto per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, ha comunque attitudine ad assumere rilevanza giuridica e un valore probatorio interno alla pubblica amministrazione.